Art. 15.
(Elenco delle razze canine potenzialmente pericolose).

      1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Elenco delle razze canine potenzialmente pericolose.
      2. L'Elenco di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente, con la procedura di cui al medesimo comma, inserendo o escludendo dall'Elenco le razze canine sulla base delle rilevazioni effettuate dai servizi veterinari circa l'aggressività manifestata dalle razze medesime.